Art. 28.
(Diritti sindacali).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo è garantito il diritto:

          a) di costituire associazioni e organismi sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

 

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          b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive;

          c) di negoziare liberamente, per il tramite delle loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.

      2. Ove i contratti o gli accordi di cui al comma 1, lettera c), non prevedano la costituzione di organismi di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori medesimi all'interno delle unità produttive, il loro diritto elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive, e comunque il loro diritto di partecipare alle assemblee, sono previsti e disciplinati dai contratti collettivi applicati nelle unità produttive di riferimento.
      3. Alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro in regime di telelavoro è riconosciuto, nelle unità produttive in cui sono costituite rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda anche tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o di un altro sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale aziendale e a spese dell'azienda, in cui sono inserite tutte le informazioni di interesse sindacale e lavorativo.